Divieto di Fumo

DIVIETO DI FUMO A SCUOLA

La scuola è impegnata a far sì che gli allievi acquisiscano comportamenti e stili di vita maturi e respon­sabili, finalizzati al benessere e improntati al rispetto della qualità della vita, dell’educazione alla convi­venza civile e alla legalità. Pertanto si prefigge di:

  • prevenire l’abitudine al fumo
  • incoraggiare i fumatori a smettere di fumare o almeno a ridurre il numero giornaliero delle sigarette
  • garantire un ambiente di lavoro salubre, conformemente alle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro
  • proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo
  • promuovere iniziative informative/educative sul tema, inserite in un più ampio programma quinquennale di educazione alla salute
  • favorire la collaborazione sinergica con le famiglie e il territorio, condividendo con genitori ed istituzioni obiettivi, strategie e azioni di informazione e sensibilizzazione
  • fare della scuola un ambiente “sano”, basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti negli allievi scelte consapevoli orientate alla salute propria ed altrui

RIFERIMENTI NORMATIVI

  • art. 32 della Costituzione che tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo
  • Legge 24/12/1934 n.2316 art. 25 – (Divieto per i minori di anni 16 di fumare in luogo pubblico)
  • Legge 11/11/1975 n. 584 – Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico
  • Circolare MinSan 5/10/1976 n. 69
  • Direttiva PCM 14/12/1995
  • Circolare MinSan 28/03/2001 n. 4
  • Circolare Ministro della Salute 17 dicembre 2004
  • Accordo Stato Regioni 16/12/04 24035/2318
  • Circolare 2/SAN/2005 14 gen 2005
  • Circolare 3/SAN/2005 25 gen 2005
  • Legge 28/12/2001, n.448 art. 52 punto 20
  • Legge 16/01/2003 n.3
  • art. 51 della L. 3 del 16/01/2003
  • DPCM 23/12/2003
  • Legge finanziaria 2005
  • Decreto Legislativo 81/2008
  • CCNL scuola 2006-2009

REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO AD USO INTERNO

Art. 1 – Principi

L’IC9 di Bologna con il presente Regolamento si impegna a far rispettare il divieto di fumo stabilito dalle norme vigenti (Legge Il Novembre 1975 n. 584 e successive modifiche, Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 Dicembre 1995). Il presente Regolamento è emanato in considerazione dell’interesse primario alla tutela della salute degli studenti, del personale e di tutti gli utenti dell’Istituto.

La Scuola si avvale della facoltà concessa dall’art. 3 lettera d), D.P.C.M. 14/12/1995, in base al quale “resta salva l’autonomia regolamentare e disciplinare delle amministrazioni e degli enti in ordine all’eventuale estensione del divieto a luoghi diversi da quelli contemplati dalla legge 11 Novembre 1975, n. 584, con gli strumenti e gli effetti propri dei rispettivi ordinamenti” .

Art. 2 – Locali soggetti al divieto di fumo

E’ stabilito il divieto assoluto di fumo in tutti i locali dell’Istituto, comprese le zone cortilive senza eccezione alcuna. Nei locali della scuola sono apposti cartelli con l’indicazione del divieto di fumo, della relativa norma, delle sanzioni applicabili, nonché l’indicazione dei preposti cui spetta vigilare nella struttura.

Art. 3 – Soggetti preposti al controllo dell’applicazione del divieto

Il D.S. ad inizio anno scolastico provvede alla nomina dei responsabili preposti all’applicazione del divieto, in attuazione dell’art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995.

E’ compito dei responsabili vigilare sull’osservanza del divieto, procedere alla contestazione delle infrazioni e verbalizzarle, utilizzando gli appositi moduli.

Presupposto dell’accertata violazione è una corretta apposizione dei cartelli informativi da collocarsi in posizione ben visibile e nei luoghi a maggiore concentrazione di soggetti.

In presenza di eventuali difficoltà nell’applicazione delle norme antifumo, i Responsabili possono chiedere la collaborazione del Nucleo Antisofisticazioni Sanità dei Carabinieri.

Le disposizioni di legge e del presente Regolamento devono essere altresì attuate dai concessionari di servizi a favore della Scuola e dai soggetti che utilizzano, a qualsiasi titolo, gli immobili di proprietà della scuola.

Art. 4 – Sanzioni

Cosi come stabilito dall’art. 7 della legge 584/1975, come modificato dall’art. 52, comma 20, della legge 28/12/2001 n. 448, e dall’art. 10 della legge 689/1991, come modificato dall’art. 96 del Decreto.Lgs. 507/1999, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro25 a Euro 250.

La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

Coloro che, pur essendo preposti al controllo dell’applicazione del presente regolamento, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 a 2000 Euro.

I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.

Per gli studenti che non rispettino il divieto, oltre a comminare la sanzione pecuniaria, il D.S. provvederà ad informare la famiglia del minore, che non può ritenersi del tutto estranea al comportamento illecito del figlio e può essere chiamata a rispondere.

Art. 5 – Procedura di accertamento

Nei casi di violazione del divieto, i soggetti di cui all’art. 3 procedono all’accertamento della violazione ed alla redazione in duplice copia del relativo verbale. La compilazione del verbale va previamente preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro della struttura. I moduli di contestazione saranno tenuti, a disposizione del personale preposto all’applicazione del divieto, presso la segreteria didattica della scuola.

I responsabili preposti all’applicazione del divieto, ove non ricevano riscontro dell’avvenuto pagamento in misura ridotta da parte del trasgressore entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione, hanno l’obbligo di fare rapporto, con le prove delle eseguite contestazioni o notificazioni, alla Prefettura di Torino, così come previsto dall’art. 17 della legge 689/1991.

Una copia del rapporto va spedita alla Direzione Amministrativa della scuola.

I soggetti di cui all’art. 3, ultimo comma, procedono in maniera autonoma all’accertamento della violazione ed alla redazione del relativo verbale.

Art. 6 – Norma finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di legge.